mercoledì 28 agosto 2013

Basta con le trattative private nella gestione dei rifiuti !!!

Secondo l’Avvocatura dello Stato l’iter per la nuova discarica di Roma deve essere quello dell’esproprio e della successiva gara ad evidenza pubblica

 

Apprendiamo dal giornale “Il Messaggero” che la Guardia di Finanza, su richiesta del Ministro all’Ambiente, non è riuscita a scoprire i veri nomi che sono dietro le società fiduciarie cui fa riferimento la ECOFER Spa, la società cui il Commissario Straordinario Goffredo Sottile vorrebbe affidare a trattativa privata la gestione dei rifiuti di Roma, un affare da 100 milioni di euro l’anno.
Adesso scende in campo la DDA (Direzione Distrettuale Antimafia) per capire chi si nasconde dietro le società fiduciarie che controllano i terreni su cui dovrebbe nascere la nuova discarica di Roma.
Una questione molto più grave sta, però, passando inosservata sulla stampa: il Commissario Sottile non può assolutamente affidare a trattativa privata la gestione della nuova discarica di Roma.
Il decreto di nomina del Commissario Straordinario prevede in modo esplicito che “Il Commissario delegato provvede per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza“ (Opcm 3963 del 6 settembre 2011 “Disposizioni urgenti di protezione civile per la chiusura della discarica di Malagrotta”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2011.
Va, inoltre, evidenziato che nella relazione predisposta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e approvata il 3 luglio 2012, un intero capitolo è dedicato alle modalità di affidamento della nuova discarica.
La Commissione parlamentare ha acquisito un parere espresso dall’Avvocatura dello Stato, appositamente interpellata dal prefetto di Roma Pecoraro con nota dell’8 novembre 2011, secondo il quale la procedura da seguire per l’affidamento della gestione della discarica individuata dal Commissario è quella dell’esproprio e della successiva gara ad evidenza pubblica. 
Si riporta di seguito uno stralcio del parere citato, trasmesso dall’avvocatura al commissario delegato il 25 novembre 2011 (doc. 1090/4): « (...) Se quanto precede è esatto, diviene allora nodale rispondere al secondo quesito, con cui si prospetta la possibilità di integrare l’ordinanza del 6 settembre 2011 nel senso di attribuire a codesto commissario anche il potere di autorizzare direttamente privati proprietari ad adibire a discarica aree di loro proprietà e di affidare a tali soggetti la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi da collocare in discarica dopo la chiusura definitiva della discarica di Malagrotta. A giudizio di questa avvocatura generale, il perseguimento di tale possibilità non appare coerente con l’impostazione giuridica dell’ordinanza e con la concreta situazione di fatto da questa presupposta. Quanto all’impostazione giuridica, l’ordinanza richiama innanzitutto all’articolo 4, comma 1, il rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario (“rectius”, dal diritto dell’Unione europea). L’ordinanza precisa poi, coerentemente, che tra le norme derogabili del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dei contratti pubblici) non figura l’articolo 2, comma 1, per il quale “l’affidamento e l’esecuzione di ... servizi ai sensi del presente codice deve ... rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità”. Altra disposizione del codice dei contratti pubblici non derogata dall’ordinanza è l’articolo 3, comma 10, giusta il quale “gli appalti pubblici di servizi sono appalti pubblici ... aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato II”. L’allegato II, parte A, n. 16, tra i servizi contemplati dal codice enumera quelli di “eliminazione di rifiuti”. È quindi chiaro come il modus procedendi privilegiato dall’ordinanza sia l’affidamento mediante gara ad evidenza pubblica, in quanto unica modalità idonea ad assicurare il rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza, del servizio di smaltimento dei rifiuti tramite la gestione delle discariche che codesto commissario avrà individuato (...); allo stato attuale non appare possibile affidare direttamente, senza procedure di evidenza pubblica, la gestione del servizio al titolare dell’area, previa sua autorizzazione a realizzarvi una discarica di rifiuti urbani. Naturalmente, nulla vieta di acquisire la disponibilità dell’area attraverso accordo bonario con i titolari anziché attraverso formali procedure ablatorie, ma resta inteso che ciò non potrebbe avvenire concedendo come corrispettivo il diritto di gestire il servizio; pena, come già esposto, la violazione dei principi di concorrenza, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione che, nella presente situazione di fatto e di diritto, non appaiono derogabili ».
Il parere dell’avvocatura dello Stato è assolutamente inequivocabile: bisogna precedere con l’esproprio delle aree e con una gara ad evidenza pubblica.
Ogni ipotesi diversa è praticamente illegale!!!!

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